fbpx

“E’ il momento di tutelare i risicoltori italiani, che stanno soffrendo l’assenza di dazi sulle importazioni di alcuni Paesi asiatici, la cui esportazione è salita alle stelle”. Lo dichiara Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale al Parlamento Europeo e membro della Commissione Agricoltura.

“Per questo ho presentato un’interrogazione a Bruxelles per chiedere se è possibile applicare l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012 che prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, qualora le importazioni di un prodotto esenti da dazi e provenienti dai paesi  meno sviluppati aumentino in modo tale da «causare o rischiare di causare gravi difficoltà», vengano ripristinati «i normali dazi della tariffa doganale comune» (clausola di salvaguardia, articolo 20 del regolamento (CE) n. 738/2008)”.

Spiega Fidanza: “Come già è successo nei mesi scorsi per la Cambogia, adesso è il Myanmar a rappresentare un serio pericolo per il mercato del riso dell’UE. Mentre nella scorsa campagna di commercializzazione le importazioni a dazio zero da questo paese avevano interessato circa 4.600 tonnellate di riso lavorato, dal settembre 2013 al febbraio 2014 le importazioni hanno già riguardato 8.800 tonnellate di riso lavorato, di cui 3.760 tonnellate solo nel mese di febbraio 2014.

La preoccupazione relativamente a questo paese nasce dal fatto che l’Associazione dell’Industria del Riso del Myanmar (MRIA) ha dichiarato che l’export di riso parboiled – potendo contare su una capacità di lavorazione superiore a 1000 tonnellate al giorno – arriverà a 300.000 tonnellate nella campagna commerciale 2014/2015 a fronte delle 30.000 tonnellate registrate nel 2013.

Questa situazione, unitamente alle importazioni dalla Cambogia, rischia di compromettere in maniera drastica il mercato del riso prodotto nell’UE in cui l’Italia è leader per superficie e produzione. Nella mia interrogazione alla Commissione chiedo quindi di sapere quali azioni intende intraprendere e se, visto il trend di questi ultimi mesi, vi siano le condizioni per procedere all’adozione di misure di salvaguardia, previste dal regolamento (CE) n. 978/2012”.

Condividi

Facebook

NEWSLETTER

Social