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“Al posto del ministro Alfano non dormirei tra due cuscini pensando che fino adesso non abbiamo avuto gravissime conseguenze dal terrorismo”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa intervenendo al question time del ministro degli Interni Angelino Alfano sulle iniziative, anche normative, per  prevenire e contrastare la minaccia terroristica proveniente dall’islamismo radicale.

”Noi, – ha aggiunto La Russa – con prima firma Giorgia Meloni, abbiamo presentato un disegno di legge che, lungi dal prevedere un reato di opinione, prevede un reato di integralismo islamico che si configura quando accanto ad una predicazione di idee e valori lontanissimi non solo dalla Costituzione ma anche dal comune sentire civile, si accoppia una finalità, anche con dolo eventuale, di favorire in qualche modo il pericolo dell’incolumità pubblica”.

“Noi sappiamo benissimo – ha concluso il deputato di Fdi- che vi è una predicazione non solo nelle moschee, ma principalmente in alcune moschee, tesa ad armare mani come quelle dell’uomo di Nizza, della Germania o dell’Inghilterra e che mettono a rischio l’incolumità della gente. Su questa proposta di legge vorremmo il conforto del Governo e della maggioranza per una pronta discussione e approvazione”.

Roma, 20 luglio 2016

PROPOSTA DI LEGGE

Introduzione del reato di integralismo islamico

Articolo 1

  1. Dopo l’articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270–septies (Integralismo islamico) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

  1. a) l’applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
  2. b) l’applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
  3. c)  la negazione della libertà religiosa;
  4. d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma  si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell’ambito di luoghi di culto,  attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

E’ punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.»

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