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Il testo dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia al dl Imu-Bankitalia e in discussione oggi alla Camera sulle riserve auree nazionali.
 
La Camera, premesso che:
l’Italia è il terzo paese al mondo per consistenza di riserve auree (dopo Stati Uniti e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari oggi ad una somma di circa 110 miliardi di euro, che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno;
i lingotti della riserva sarebbero per la maggior parte custoditi nei sotterranei della Banca d’Italia, ma sembrerebbe che una parte della nostra riserva aurea sia ancora detenuta all’estero;
pur mantenendo la natura giuridica pubblicistica della Banca d’Italia, la sostanziale privatizzazione dell’istituto operata dal provvedimento in esame, solleva più di qualche perplessità in ordine al destino delle riserve auree;
queste ultime, tuttavia, appartengono senza ombra di dubbio allo Stato italiano ed al popolo italiano, e questo principio va riaffermato con chiarezza;
le riserve auree, inoltre, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell’esposizione dell’Italia verso l’estero e, pertanto, anche di garanzia dell’indipendenza e della sovranità del popolo italiano;
sulla base degli studi di alcuni costituzionalisti «l’analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che Bankitalia non avrebbe più titolo per detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca Centrale Europea; l’oro, insomma, sarebbe degli Italiani e dovrebbe pertanto essere restituito allo Stato»,
impegna il Governo:
a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d’Italia, a prescindere dall’assetto statutario di quest’ultima;
ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all’estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale, entro il termine massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 
9/1941/18. Giorgia Meloni, Corsaro, Rampelli.
 
Roma, 27 gennaio 2014
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