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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”

 ARTICOLO 1

Denominazione e sede

  È tra essi soggetti fondatori Ignazio la Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni costituita un’Associazione con la denominazione “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” più semplicemente indicata qui di seguito anche semplicemente “Movimento” o “Associazione”.

   L’Associazione ha, alla data della costituzione, sede in Roma.

ARTICOLO 2

Scopi associativi

   “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, in coerenza con la scelta di partecipazione dell’Italia al progetto di coesione politica ed economica in ambito europeo.

   Il Movimento “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” promuove nel rispetto dell’indipendenza e dell’unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

   Il Movimento svolge il proprio programma attraverso l’azione politica dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori e simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti di partecipazione all’amministrazione e al governo del Paese, anche solo attraverso l’espressione del proprio voto, in occasione delle consultazioni elettorali cui “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” prenderà parte con la presentazione di proprie liste di candidati.

   “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” ha, pertanto, come proprio principale scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che  si  terranno per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l’elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l’elezione dei Presidenti delle Provincie e per il rinnovo dei Consigli provinciali, per l’elezione dei Sindaci e  per il rinnovo dei Consigli comunali, per l’elezione dei componenti italiani al Parlamento europeo, oltre che per l’elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

   L’Associazione ha, infine, come ulteriore precipuo scopo quello della partecipazione al dibattito e, in generale, all’attività politica e istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, ora come anche nel prosieguo, in ogni  sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l’attività dei Gruppi che, conformemente a quanto previsto nei relativi Regolamenti, esso forma tra coloro che già sono ora eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale, oltre che tra coloro che lo saranno in futuro.

ARTICOLO 3

Organi associativi

   Sono organi dell’Associazione:

   – il Consiglio Direttivo;

   – il Comitato di Presidenza;

   – il Tesoriere e i Vice Tesorieri;

   – l’Assemblea degli eletti.

   Sono chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a comporre inizialmente il Consiglio Direttivo i Signori Giorgia Meloni, Guido Crosetto, Ignazio La Russa, che, presenti, dichiarano di accettare, e Fabio Rampelli, Giuseppe Cossiga, Massimo Corsaro, Edmondo Cirielli, Giovanni Donzelli, Marco Perissa, Antonino Caruso, Carlo Fidanza e Raffaele Stancanelli. 

   I comparenti Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa, che, presenti, dichiarano di accettare, sono chiamati a costituire il Comitato di Presidenza.

   Sono altresì chiamati, per unanime volontà dei comparenti, a svolgere la funzione di Tesoriere;

    – PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA;

e di Vice Tesorieri del Movimento:

    – MARCO MARSILIO;

    – GAETANO NASTRI.

   Tesoriere e Vice Tesorieri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo provvisorio e del Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 4

Compiti degli organi associativi

   Al Consiglio Direttivo provvisorio, come costituito a norma dell’articolo 3), è assegnato il compito di redigere lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola associativa, che saranno sottoposti per l’approvazione all’Assemblea.

   Il Comitato di Presidenza ha facoltà di nominare uno o più relatori che procederanno ad elaborare e redigere la  proposta di Statuto da sottoporre al Consiglio Direttivo, con facoltà di ciascun componente dello stesso di proporre emendamenti nel termine che sarà fissato. La proposta di Statuto risulterà approvata, ove consegua la condivisione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

   Il Comitato di Presidenza sottoporrà quindi la proposta, nel testo  approvato, all’esame dell’Assemblea, che provvederà a convocare perchè la stessa sia tenuta non oltre il 31 ottobre 2013 (trentuno ottobre duemilatredici).

   Lo Statuto proposto risulterà definitivamente adottato, ove consegua il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti all’Assemblea.

   Il Consiglio Direttivo provvisorio, il Comitato di Presidenza, il Tesoriere e i Vice Tesorieri, nominati con il presente atto, durano in carica sino alla data che sarà stabilita nel corso dell’Assemblea di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvisorio provvederà agli adempimenti occorrenti per procedere alla nomina dei previsti organi statutari, centrali e periferici, oltre che per ogni altro adempimento che sarà ad esso assegnato in tale sede.

   Lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola associativa e di funzionamento dello stesso sono redatti in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella legge 6 luglio 2012 n.96 in materia (fra altro) di garanzia di trasparenza dei rendiconti e saranno informati ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, così come espressamente prescritto nell’articolo 5) della Legge citata.

ARTICOLO 5

Altri compiti degli organi associativi

   Al Consiglio Direttivo provvisorio è assegnato il compito, per unanime volontà dei qui comparenti fondatori, di procedere alla selezione dei Candidati che saranno presentati alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per l’elezione dei Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Molise, e per il rinnovo dei relativi Consigli Regionali, oltre che in occasione dell’indizione di ogni altra competizione elettorale destinata ad avere luogo in data anteriore al 31 dicembre 2013 (trentuno dicembre duemilatredici).

   Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede a quanto sopra curando che siano rispettati i principi riguardanti la parità di genere, come sanciti nelle vigenti disposizioni; provvede altresì a previamente sollecitare l’indicazione di possibili candidati da parte di ordini professionali, di associazioni di cittadini, di imprese e di lavoratori, con lo scopo di formare liste il più possibile rappresentative della pluralità sociale, e in modo tale da determinare  che non meno di un terzo di coloro che individuerà come possibili candidati provenga dalla partecipazione diffusa dei cittadini. Provvede a garantire la partecipazione degli elettori alla composizione delle liste e alla scelta delle cariche monocratiche oggetto delle elezioni anche attraverso l’indizione di elezioni primarie, qualora il sistema elettorale non preveda lo strumento delle preferenze o altro sistema che garantisca la libera scelta dell’elettore.

   Al Consiglio Direttivo provvisorio è inoltre assegnato il compito di dar luogo alla composizione delle liste che saranno presentate nelle consultazioni elettorali di cui sopra, con l’indicazione specifica di ogni singolo candidato e della relativa posizione all’interno della lista, procedendovi con voto unanime dei suoi componenti, sentito il Comitato etico di cui all’articolo 7) e senz’altro attenendosi alle indicazioni di quest’ultimo ove le stesse siano state espresse all’unanimità anche da esso.  Qualora il Consiglio Direttivo provvisorio non conseguisse unanimità in una delle decisioni da assumere in relazione a quanto sopra, la medesima è demandata al Comitato di Presidenza, che assume le decisioni con voto unanime dei componenti.

   Al Comitato di Presidenza e ai legali rappresentanti del Movimento è assegnato il compito di procedere a tutto quanto occorrente per la presentazione delle liste  dei  candidati, ivi compreso l’assolvimento degli adempimenti formali e di carattere amministrativo previsti dalle vigenti leggi e  di qualsiasi altro stabilito o comunque necessario, con facoltà di conferire delega a terzi, anche non aderenti al Movimento, per l’esecuzione di uno o più atti, ove ciò risulti previsto e consentito dalle vigenti disposizioni.

   Il Comitato di Presidenza procede a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 che precedono, strettamente attenendosi anch’esso a quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente articolo 4).

ARTICOLO 6

Adesione all’associazione

   La partecipazione a “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” è assicurata a tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all’articolo 2) che precede e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

   Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede all’attivazione di un “sito internet”, contenente ogni utile indicazione per procedere all’adesione al Movimento, parimenti da esso stabilita.

   Provvede altresì all’approntamento dei più idonei strumenti di comunicazione, oltre che all’adesione di “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” ai correnti “social network”, con lo scopo di favorire la partecipazione diffusa dei cittadini all’attuazione del suo programma politico, procurando soprattutto che tale partecipazione risulti il più possibile consapevole e determinata, fondata su dibattito e permanente possibilità di scambio d’opinioni.

ARTICOLO 7

Comitato Etico

    E’ costituito, in via transitoria e provvisoria, sino a quando l’Assemblea di cui all’articolo 4) non avrà approvato il definitivo Statuto, pure comprendente l’indicazione degli organi di direzione e di funzionamento del Movimento, e le relative modalità di elezione e di nomina, un Comitato Etico, costituito da tre componenti e presieduto da quello di essi di maggiore età, cui è affidato il compito di esaminare le candidature predisposte in forza di quanto previsto dall’articolo 5) che precede, al fine di validarne la compatibilità con le vigenti leggi, oltre che con l’esigenza del Movimento di proporre agli elettori esclusivamente candidati che, anche sotto il profilo della semplice opportunità, non possano essere sottoposti a fondate ragioni di censura, prevedendo in particolare l’esclusione dalle liste per coloro i quali abbiano subito una condanna, anche solo in primo grado, per reati infamanti.

   Analogo vaglio è compiuto dal Comitato Etico, in relazione alla sussistenza e persistenza delle qualità di cui sopra in capo a coloro i quali aderiscono a qualunque titolo al Movimento, proponendone – se del caso – l’esclusione su cui si pronuncia il Consiglio Direttivo.

   I componenti del  Comitato Etico, che rimangono in carica così come previsto per i componenti del Consiglio Direttivo provvisorio nell’articolo 4) che precede, sono inizialmente indicati dal Comitato di Presidenza, con decisione unanime dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla stipula del presente atto.

ARTICOLO 8

Organizzazione territoriale

   In via provvisoria e sino a che non sarà provveduto, con l’approvazione del definitivo Statuto di “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”, alla compiuta definizione delle organizzazioni a carattere territoriale e dei rispettivi sistemi di funzionamento e di rappresentanza, i comparenti stabiliscono che l’azione politica del Movimento sia promossa e coordinata su base regionale da Consigli Direttivi Regionali provvisori composti ciascuno da tre membri, alla cui nomina dà luogo il Comitato di Presidenza, che provvede altresì alla nomina del relativo coordinatore provvisorio.

   I Consigli Direttivi Regionali provvisori svolgeranno azione tesa a favorire la formazione di aggregazioni di cittadini, anche a carattere spontaneo, che, riconoscendosi nei valori e nel programma politico del Movimento “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” vorranno concorrerne all’attuazione.

   Tali aggregazioni, anche costituite nella forma dei Circoli, potranno formarsi e costituirsi senza particolari formalità secondo le modalità indicate dal Comitato di Presidenza.

   Il Consiglio Direttivo provvisorio determinerà la facoltà di utilizzo della denominazione e del simbolo di “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”, che potrà essere tuttavia concessa anche in via temporanea e provvisoria e comunque in qualunque momento insindacabilmente revocata.

ARTICOLO 9

Patrimonio e funzionamento

   L’Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al proprio funzionamento.

   Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai  membri del Consiglio Direttivo provvisorio e da coloro che abbiano voluto sostenere il progetto associativo fin dal suo avviamento.

   Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ovvero, in assenza di quest’ultima, il Comitato di Presidenza, stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del patrimonio.

ARTICOLO 10

Il Simbolo

   Costituisce  altresì  patrimonio  comune del Movimento “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”  il Simbolo dello stesso, che è rappresentato da:

  «Cerchio contornato da margine di colore blu scuro, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, occupante circa i due terzi dello spazio, la scritta “FRATELLI d’ITALIA”, in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato; contenente, altresì, nella parte inferiore, lungo il margine interno, la dicitura in stampatello, ad andamento curvilineo da sinistra verso destra, in colore blu, di minori dimensioni, “CENTRODESTRA NAZIONALE”. Il tutto separato al centro dalla raffigurazione del nodo di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al margine destro del cerchio».

   Il Simbolo è quello ben noto a tutti i comparenti ed è quello che indicativamente è rappresentato graficamente nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

   A tale riguardo il comparente IGNAZIO LA RUSSA dichiara di autorizzare gratuitamente a tempo indeterminato l’utilizzo del relativo simbolo dal medesimo depositato per la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il 21 dicembre 2012 prot.RM2012C007112 tenuto conto dell’analoga autorizzazione proveniente dal comparente MARCO MARSILIO che alle medesime condizioni e durata espressamente vi consente quale titolare del marchio “Fratelli d’Italia” depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il tramite della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Ascoli Piceno il 15 novembre 2011 al numero AP 2011 C000171, registrato il 15 maggio 2012 al n.0001490110.

   Il Consiglio Direttivo potrà, di volta in volta, su proposta del Comitato di Presidenza, stabilire che il medesimo sia integrato a seconda dell’utilizzo, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture all’interno di esso, senza che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del Simbolo stesso.

    A seguito dello scioglimento del Movimento “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”, per effetto di decisione assunta a norma di Statuto, il Simbolo non potrà essere oggetto di uso per il termine di cinque anni da parte degli odierni comparenti, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti. Compete al Consiglio Direttivo provvisorio e al soggetto che sarà successivamente statutariamente individuato, oltre che ai rappresentanti di cui al successivo articolo 11), la capacità di agire nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in  via cautelare o d’urgenza, per la tutela della denominazione e del Simbolo in ogni sua parte.

ARTICOLO 11

Tesorieri e Rappresentanza Legale

     La Rappresentanza Legale di “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”, di fronte ai terzi ed in giudizio, compete congiuntamente a coloro che svolgono la funzione di Tesoriere e di Vice Tesorieri.

   Ai soli fini di cui al II comma dell’art.36 C.C., il Movimento potrà stare in giudizio nella persona del Tesoriere e dei Vice Tesorieri con firma tra loro congiunta, salvo delega ad uno di loro conferita all’unanimità, ai quali, secondo gli accordi dei fondatori, è conferita – solo a tale limitato fine – la Direzione del Movimento.

   I medesimi hanno facoltà e, se su indicazione del Comitato di Presidenza, obbligo di assegnare deleghe, anche a terzi non aderenti al Movimento, per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse.

   Il Comitato di Presidenza può altresì attribuire a uno o più componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

   E’ di specifica competenza congiunta del Tesoriere e dei Vice Tesorieri, ovvero di persone da loro delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, nonché la  presentazione  ai  Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell’articolo  1) comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni  di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltre che, ancora la riscossione  dei  medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

ARTICOLO 12

Rendiconto

   Al  termine di ciascun anno è redatto a cura del Tesoriere e dei Vice Tesorieri rendiconto economico dell’esercizio con le modalità previste nell’articolo 8) della legge 2 gennaio 1997, n. 2 come modificato dall’articolo 9) comma 23 della legge 6 luglio 2012 n.96.

   Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, sarà sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell’articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, all’organo che risulterà all’uopo individuato nello Statuto definitivo.

ARTICOLO 13

Autorizzazioni “una tantum”

   I comparenti autorizzano i Legali Rappresentanti a compiere tutte le necessarie pratiche per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento del Movimento da parte e presso le competenti Autorità e ad apportare  al presente atto, ivi compresa la parte  del medesimo in cui è stabilito il primo Statuto provvisorio, tutte  le variazioni e modifiche che venissero eventualmente richieste.

ARTICOLO 14

Durata

   La durata di “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” è stabilita a tempo indeterminato, per unanime volontà dei comparenti.

ARTICOLO 15

Statuto

   I comparenti  stabiliscono  di adottare, quale primo Statuto provvisorio di “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” il seguente: “STATUTO PROVVISORIO dell’Associazione “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”.

 

STATUTO PROVVISORIO 

“FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”

Articolo 1
(Denominazione e simbolo) 

La denominazione dell’Associazione è “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”.

Costituisce Simbolo della stessa quello dettagliatamente descritto all’articolo 10) dell’atto costitutivo e del relativo allegato “A”, del quale fa parte il presente Statuto provvisorio.

Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell’utilizzo, su proposta del Comitato di Presidenza, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture  all’interno  di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta  venga per questo a costituire permanentemente parte del Simbolo stesso.

Articolo 2
(Finalità Associative)

“FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, in coerenza con la scelta di partecipazione dell’Italia al progetto di coesione politica ed economica in ambito europeo.

Il movimento “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” promuove nel rispetto dell’indipendenza e dell’unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose. 

Il Movimento svolge il proprio programma attraverso l’azione politica dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori e simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti di partecipazione all’amministrazione e al governo del Paese, anche solo attraverso l’espressione del proprio voto, in occasione delle consultazioni elettorali cui “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” prenderà parte con la presentazione di proprie liste di candidati.

“FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” ha, pertanto, come proprio principale scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che si terranno per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l’elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli Regionali, per l’elezione dei Presidenti delle Provincie e per il rinnovo dei Consigli Provinciali, per l’elezione dei Sindaci e  per il rinnovo dei Consigli Comunali, per l’elezione dei componenti italiani al Parlamento Europeo, oltre che per l’elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

L’Associazione ha, infine, come ulteriore precipuo scopo quello della partecipazione al dibattito e, in generale, all’attività politica e istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, ora come anche nel prosieguo, in ogni  sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l’attività dei Gruppi che, conformemente a quanto previsto nei relativi Regolamenti, esso forma tra coloro che già sono ora eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale, oltre che tra coloro che lo saranno in futuro.

Articolo 3
(Sede Associativa)

L’Associazione ha sede legale in Roma all’indirizzo che risulterà a seguito di determinazione che sarà pubblicata sul “sito internet”.

Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa  in altra città, nonché di istituire  sedi  secondarie o uffici operativi in Italia e all’Estero.

Articolo 4
(Aderenti)

Aderiscono a “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” i fondatori comparenti all’atto costitutivo, i componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, i componenti del Comitato di Presidenza, il Tesoriere e i Vice Tesorieri, i componenti del Comitato Etico e altro o altri soggetti, a seguito di unanime decisione di cooptazione assunta dal Consiglio Direttivo provvisorio previo parere favorevole del Comitato Etico.

Possono aderire inoltre al Movimento coloro che sono candidati nelle liste elettorali da esso presentate e facciano comunicazione in tal senso al Comitato di Presidenza.

Partecipano infine al Movimento, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo, coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all’articolo 2) che precede, e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

Costituisce dovere degli aderenti all’Associazione il rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all’atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato per il funzionamento del Movimento e per l’attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali accordi da questo stipulati con altri movimenti o formazioni politici o altri terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli aderenti può costituire ragione di estromissione dal Movimento, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5
(Organi Associativi)

 Sono organi del Movimento:

   – il Consiglio Direttivo provvisorio;

   – il Comitato di Presidenza;

   – il Tesoriere e i Vice-Tesorieri;

   – l’Assemblea degli eletti.

Articolo 6
(Consiglio Direttivo provvisorio e Comitato di Presidenza)

In via transitoria e sino a quando l’Assemblea di cui all’articolo 8), non avrà approvato il definitivo Statuto pure comprendente l’indicazione degli Organi di direzione, di funzionamento e di amministrazione del Movimento, e le relative modalità di elezione e di nomina, “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE” sarà retto da un Consiglio Direttivo provvisorio, composto da dodici membri, cui sono conferiti i poteri e i compiti più avanti precisati.

Al Consiglio Direttivo provvisorio, come formato a norma dell’articolo 3) dell’atto costitutivo, è assegnato il compito di redigere lo Statuto definitivo del Movimento e di ogni altra regola associativa, che sono sottoposti per l’approvazione all’Assemblea da convocarsi non oltre il 31 ottobre 2013 (trentuno ottobre duemilatredici).

Il Comitato di Presidenza, come formato a norma dell’articolo 3) dell’atto costitutivo, ha facoltà di nominare uno più Relatori che procederanno ad elaborare e redigere la  proposta di Statuto da sottoporre al Consiglio Direttivo, con facoltà di ciascun componente dello stesso di proporre emendamenti nel termine che sarà fissato. La proposta di Statuto risulterà approvata, ove consegua la condivisione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato di Presidenza sottoporrà quindi la proposta, nel testo approvato, all’esame dell’Assemblea di cui sopra che provvederà a convocare perchè la stessa sia tenuta non oltre il 31 dicembre 2013 (trentuno dicembre duemilatredici).

Lo Statuto proposto risulterà definitivamente adottato, ove consegua il voto favorevole della metà dei partecipanti all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvisorio, il Comitato di Presidenza, il Tesoriere e i Vice Tesorieri, nominati in sede di costituzione del Movimento, durano in carica sino alla data che sarà stabilita nel corso dell’Assemblea di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo provvisorio provvede agli adempimenti occorrenti per procedere alla nomina e all’elezione dei previsti organi statutari, centrali e periferici, oltre che per ogni altro adempimento che sarà ad esso assegnato in tale sede.

Lo Statuto definitivo del Movimento e ogni altra regola associativa e di funzionamento dello stesso sono redatti in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nella Legge 6 luglio 2012 n.96 in materia (fra altro) di garanzia di trasparenza dei rendiconti e saranno informati ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei Candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, così come espressamente prescritto nell’articolo 5) della legge citata.

Il Comitato di Presidenza e il Consiglio Direttivo provvisorio hanno facoltà di delegare, ad uno o più dei loro componenti, o anche a persone loro estranee, specifici compiti o assegnare funzioni, da eseguirsi disgiuntamente o congiuntamente, in  materie determinate di rispettiva competenza, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

Articolo 7
(Tesorieri)

Il Tesoriere e i Vice Tesorieri svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’atto costitutivo  e ad essi compete la rappresentanza legale del Movimento, con le connesse attribuzioni e i connessi oneri.

Le funzioni di Tesoriere e Vice Tesoriere sono svolte con la modalità della firma congiunta.

Essi, con uguale formalità, possono istituire o assegnare deleghe anche a terzi per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse.  

Articolo 8
(Rappresentanti legali)

La rappresentanza del Movimento ai sensi dell’articolo 36) e seguenti del Codice Civile, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Tesoriere e ai Vice Tesorieri, che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firma congiunta.

Ai soli fini di cui al II comma dell’art.36 C.C., il Movimento potrà stare in giudizio nella persona del Tesoriere e di uno dei Vice Tesorieri con firma tra loro congiunta, salvo delega ad uno di loro conferita all’unanimità, ai quali, secondo gli accordi dei fondatori, è conferita – solo a tale limitato fine – la Direzione del Movimento.

E’ di specifica competenza dei Rappresentanti Legali del Movimento, ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali.

Fatto salvo quanto previsto nell’Atto costitutivo, i Rappresentanti Legali sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime dei relativi componenti, ovvero, in mancanza di unanimità, dal Comitato di Presidenza, e possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo con le stesse modalità.

E’ di specifica competenza dei Legali Rappresentanti dell’Associazione la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell’art.1) comma 2 della Legge 3 giugno 1999 n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltrechè, ancora, la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Tesoriere e Vice Tesorieri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Articolo 9
(Assemblea degli Eletti)

L’Assemblea è composta, in via provvisoria e sino all’approvazione del definitivo Statuto, dagli aderenti al Movimento che risultino eletti nel Parlamento Nazionale ed Europeo, nei Consigli e nelle Assemblee Regionali, nei Consigli Provinciali e nei Comuni nei quali vige il sistema elettorale “a doppio turno”.

L’Assemblea si riunisce per iniziativa assunta a maggioranza dai suoi componenti ovvero se convocata dal Comitato di Presidenza, anche a seguito di sollecitazione da parte della decima parte dei suoi componenti.

L’Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano i componenti del Comitato di Presidenza che li coordinano, i componenti del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto il Tesoriere e i Vice Tesorieri.

Articolo 10
(Patrimonio di funzionamento e rendiconto)

L’Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai membri del Consiglio Direttivo provvisorio e da coloro che abbiano voluto sostenere il progetto associativo fin dal suo avviamento.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ovvero, in assenza di quest’ultima, il Comitato di Presidenza, stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del patrimonio.

Al termine di ciascun anno è redatto a cura dei Tesorieri  un  rendiconto economico dell’esercizio con le modalità previste nell’articolo 8) della Legge 2 gennaio 1997 n.2 come modificato dall’articolo 9) comma 23 della Legge 6 luglio 2012 n.96.

Il rendiconto, nel termine dei successivi  novanta  giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell’articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, all’organo che risulterà all’uopo individuato nello Statuto definitivo.

Articolo 11
(Durata)

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

L’Associazione può essere sciolta, durante il primo periodo del suo funzionamento, per decisione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, ovvero, in mancanza, del Comitato di Presidenza.

Successivamente può essere sciolto per volontà degli aderenti con decisione assunta dalla maggioranza dei quattro quinti degli stessi, ovvero con quella diversa maggioranza, secondo le procedure stabilite dallo Statuto definitivo. Dalla decisione di scioglimento discende l’interruzione anche immediata dell’azione politica comune e resta comunque fermo l’obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente  occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività  di carattere amministrativo e contabile.

A seguito dello scioglimento del Movimento “FRATELLI d’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE”, per effetto della decisione di cui sopra il Simbolo non potrà essere oggetto di uso ulteriore per il termine di cinque anni da parte dei Fondatori, salvo loro unanime espresso accordo scritto.

Compete al Consiglio Direttivo provvisorio e al soggetto che sarà successivamente statutariamente individuato la capacità di agire nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria sia in via cautelare o d’urgenza, per la tutela della Denominazione e del Simbolo in ogni sua parte.

Articolo 13
(Modifica dello Statuto)

Le norme del presente Statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo con decisione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza, del Comitato di Presidenza, da ratificarsi entro i successivi sessanta giorni dall’Assemblea indicata nell’articolo 5) che precede, all’uopo contestualmente convocata.

Articolo 14
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, e all’occorrenza, si  osservano le norme del Codice Civile, delle specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai Partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, oltre che, in  quanto applicabili e in principalità, le norme dei Regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

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